Veicoli
Con la legge n. 990 del 1969 si stabilisce che quando si guida un veicolo a motore ci si assume la responsabilità per tutti i danni che si possono causare durante questa attività. Tutti i veicoli negli spazi pubblici devono circolare protetti da una polizza di assicurazione, che copra i danni causati a terzi (persone e/o cose) coinvolte in un eventuale sinistro, anche nel caso in cui il veicolo sia in sosta o senza guidatore.
La copertura assicurativa RCAuto può essere integrata con garanzie accessorie ( c.d.Auto Rischi Diversi – in sigla ARD), coperture facoltative con cui assicurare la propria persona e lo stesso veicolo da danni che non sono risarciti dall’RCA: incendio, furto, eventi atmosferici, atti vandalici, assistenza stradale, rottura accidentale di cristalli, la kasko collisione, sono alcune di queste garanzie aggiuntive che garantiscono al proprietario un indennizzo al momento in cui si verifica l’evento dannoso.
La nostra offerta:
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